NOBILTA’ RICONOSCIUTA
DALLO STATO ITALIANO
Repubblica Italiana
La Repubblica Italiana riconosce solo lo status storico -nobiliare di quelle casate che hanno cognomizzato sulla carta di identità il rispettivo predicato feudale, ai sensi infatti del secondo comma della XIV disposizione transitoria dell’attuale costituzione repubblicana, per la quale i predicati nobiliari esistenti prima del 28 ottobre 1922 vanno come parte del nome.
Per intenderci il predicato feudale (poggiante su un antico titolo nobiliare) era la località geografica sulla quale un casato esercitava storicamente i poteri feudali.
Esempi di predicato nobiliare sono:
Luca Cordero di Montezemolo (il predicato è di Montezemolo, ovvero marchesi di Montezemolo).
Camillo Benso di Cavour (il predicato è di Cavour, ovvero conte di Cavour).
I Predicati nobiliari sono chiariti anche nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 che indica il predicato feudale come “il nome di antico feudo o possesso territoriale che si unisce al titolo nobiliare”.
Le famiglie nobili italiane, possono infatti contare sulla certezza dei diritti tutelati dalla Costituzione della Repubblica Italiana, diritti ripresi anche dalla Suprema Corte di Cassazione (S.U. 20 maggio 1965 n.986 e 987, Cass. 18 dicembre 1963 n.3189).
Disposizione sancita anche da Cfr. Cass. SS.UU. 06/04/1964 n. 751. La sentenza di Cass. civ. 07/03/1991, n. 2426.
I predicati nobiliari sono quindi funzione sociale di elemento distintivo dell’identità delle famiglie nobili, utili a evitare confusione con altri soggetti (sentenza 10936/1997 della Corte di Cassazione), diritto che trova fondamento anche nell’art. 2 della Costituzione repubblicana; art. 7 c.c. articoli che infatti tutelano i diritti inviolabili dell’uomo nella complessa unitarietà e di tutte le sue componenti, e dunque sia come singolo, sia, appunto, nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità.
Anche il Consiglio di Stato – Sezione I, del 12 aprile 2012 n. 1783, ha confermato che i predicati nobiliari servono per meglio identificare una persona o un gruppo familiare che ha goduto di nobiltà legata all’intestazione di un feudo.
Dottrina espressa anche da
Corte cost. 3 febbraio 1994, n. 13.
Cass. Civ., n. 2426 del 7-3-1999.
Cass. Civ. n. 10936 del 7-11- 1997.
Cass. Civ. n. 2361 del 1978; n. 2426 del 7-3-1991).
Cons. Stato Sez. I 17/03/2004 n. 515.
Cfr. SS.UU. sent. n. 935 del 24/03/1969.
Cfr. Trib. Catania n. 3786 del 02/10/1998.
Le famiglie che hanno dunque goduto di un titolo nobiliare di origine feudale, possono richiedere alla magistratura ordinaria l'aggiunta del loro predicato nobiliare al cognome, dimostrando con documenti storici di averne diritto.
Tale diritto viene applicato dalla magistratura della Repubblica Italiana, con sentenza detta di "cognomizzazione" del predicato nobiliare.
Il predicato nobiliare come tale passa quindi a tutta la discendenza, e viene formalmente trascritto sulla carta di identità e sul Registro Anagrafico dello Stato Civile dell’avente diritto.
Per la Repubblica Italiana, sono dunque riconosciuti nei loro diritti famigliari, sociali, e storico-nobiliari, solo quei casati che hanno ottenuto sulla carta di identità la cognomizzazione del predicato nobiliare spettante, che viene quindi tutelato dallo stato da abusi o usurpazioni, quale patrimonio storico dei nobili italiani, nonché quale prova di appartenenza allo status storico -nobiliare.
Le casate italiane riconosciute ufficialmente dalla Repubblica Italiana, vengono quindi trascritte col rispettivo predicato nobiliare nel Registro Anagrafico nazionale (prova ufficiale del riconoscimento di stato).
In foto ad esempio la Carta di identità della signora BIANCA ROSSI, da non confondere però col casato ROSSI di MONTELERA, dato che il predicato di MONTELERA come si vede non le è stato cognomizzato, ai sensi costituzionali. A dimostrazione che solo i nobili italiani che hanno cognomizzato il rispettivo predicato feudale sulla propria carta di identità, sono riconosciuti dalla Repubblica Italiana nei loro diritti storici.
Anche la Tessera Sanitaria deve riportare sul retro il nome, cognome, e predicato nobiliare dell’intestatario. In foto ad esempio il sig. MARIO ROSSI, non appartiene al casato ROSSI di MONTELERA, veduto il fatto che il predicato di MONTELERA non è cognomizzato sulla sua Tessera Sanitaria.
Ovviamente anche la Patente di Guida italiana riporterà il nome, cognome, e predicato nobiliare dell’intestatario. Ad esempio da questa patente si evince che il sig. MARIO ROSSI, non appartiene al casato ROSSI di MONTELERA, veduto il fatto che il predicato di MONTELERA non è cognomizzato sul documento.
Stessa cosa naturalmente per il Passaporto italiano, (necessario per espatriare in paesi extraeuropei), nel quale viene cognomizzato il predicato nobiliare dell’avente diritto.
Regno d’Italia
Col Regno d’Italia (4 maggio 1861-18 giugno 1946), la nobiltà Italiana era invece disciplinata dall'art. 1,2,3,4 del Regio Decreto del 7 giugno 1943 n. 651 dell'ultimo ordinamento del Regno, in materia nobiliare, recitava:
Art. 1. E' attributo della Sovrana Prerogativa del Re Imperatore:
a) stabilire norme giuridiche aventi forza di legge per l'acquisto, la successione, l'uso e la revoca dei titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari;
b) concedere nuovi titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari; rinnovare titoli e predicati, estinti per mancanza di chiamati alla successione; sanare le lacune e le deficienze nella prova di antiche concessioni o nel passaggio dei relativi titoli e predicati; autorizzare l'accettazione di titoli, predicati e qualifiche nobiliari concessi a cittadini italiani da Potenze estere;
c) decretare la perdita delle distinzioni nobiliari o del diritto a succedervi o la sospensione del loro uso. Le norme giuridiche in materia nobiliare sono emanate mediante decreti Reali controfirmati dal Capo del Governo. Esse sono inserite nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti e dell'avvenuta inserzione si dà annuncio nella Gazzetta Ufficiale, la quale provvede in pari tempo alla pubblicazione dell'atto inserito.
Art. 2 -i titoli, i predicati, le qualifiche e gli stemmi nobiliari sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto in conformità delle norme vigenti e si acquistano per successione.
Art. 3- Sono concessi dal Sovrano i titoli di Principe, Duca, Marchese, Conte, Visconte, Barone e Nobile. Sono riconosciuti, oltre quelli sopracitati, se derivano da antiche concessioni, anche i titoli di Signore, Cavaliere ereditario, Patrizio e Nobile di determinate città. Il titolo di Nobile è comune agli insigniti di ogni altro titolo.
Art 4. – (Dei provvedimenti nobiliari): i provvedimenti nobiliari sono o di Grazia o di Giustizia.
I Provvedimenti di Grazia sono presi o Motu proprio o su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, ed emanati per decreto Reale seguito da Regie Lettere Patenti; quelli di Giustizia sono emanati per decreto del Capo del Governo.
I provvedimenti nobiliari emanati mediante Decreti Reali sono controfirmati dal Capo del Governo, registrati alla Corte dei Conti, trascritti in apposito registro nel Regio Archivio di Stato di Roma e conservati in originale nell'Archivio della Consulta Araldica.
La Consulta Araldica fu un collegio istituito dal Regno d'Italia nel 1869 per dare pareri al governo in materia di titoli nobiliari, stemmi e altre pubbliche onorificenze, che divenne il massimo organo consultivo (non giurisdizionale) in campo araldico dell'ordinamento
monarchico italiano.
Alcune funzioni della consulta relative all'araldica civica e degli altri enti pubblici sono, nell'Italia repubblicana, competenza del dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei ministri.